PATENTE: REVOCA, RITIRO E SOSPENSIONE

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Regole sospensione e ritiro patente di guida

Quali sono i casi previsti dal Codice della Strada?

IL codice della strada prevede che la patente di guida possa essere revocata, ritirata o sospesa, oppure sottoposta a revisione.

In genere si tratta di sanzioni che sono in aggiunta a quelle amministrative.

La revoca della patente è prevista nei seguenti casi:

  • Perdita dei requisiti
  • Motivi di condotta

Nel primo caso se vengono a mancare i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida del veicolo l’ufficio della Motorizzazione emana un provvedimento.

Può succedere in caso perda i requisiti psicofisici, se dopo la revisione della patente non risulti più idoneo, in caso di sostituzione con una patente estera.

Una persona può fare ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che valuterà la pratica e nel caso venga accolto la patente verrà restituita. Altresì se la persona riacquista i requisiti psicofisici può chiederne una nuova sulla quale sarà riportata la data di abilitazione.

Mentre per motivi di condotta si tratta di violazioni particolarmente gravi del CdS e avviene se il titolare:

  • Circola durante il periodo di sospensione
  • Percorre contromano autostrade e strade extraurbane
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti con massa superiore a 3,5t
  • Recidività nel superamento dei limiti di velocità oltre i 60 Km/h
  • Recidività per la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti

Provvedimento di revoca viene emanato dal Prefetto dopo averne ricevuto comunicazione.

In base alla gravità dell’infrazione è possibile ottenerne un’altra dopo 2 o 3 anni, nel caso di guida in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti i 3 anni decorrono dalla data della condanna e non da quella dell’infrazione.

Se il titolare riotterrà la patente sarà considerata neopatentata a tutti gli effetti.

Molte violazioni del codice provocano la sospensione, la durata dipende molto dal tipo di sanzione e dalle diverse circostanze, gravità, recidività, aver provocato incidenti o danni a terzi.

La Motorizzazione può sospenderla, in caso di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione della patente, infatti come detto in precedenza in caso di perdita dei requisiti psicofisici la patente viene sospesa finché non viene prodotto un certificato medico che attesti il recupero delle funzioni.

Una delle cause principali è la sospensione per eccesso di velocità, se si supera il limite tra i 40 Km/h ed i 60 Km/h si rischiano:

  • Da 1 a 3 mesi
  • Da 3 a 6 mesi per i neopatentati
  • Da 8 a 18 mesi se recidivi

Nel caso il limite venga superato oltre i 60 Km/h la sospensione prevista va dai 6 ai 12 mesi e la revoca se è recidivo.

Se a seguito di un incidente stradale derivino lesioni alle persone in presenza di evidenti responsabilità il Prefetto può sospendere la patente fino ad un massimo di 12 mesi.

Per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,5 e inferiore a ,08 g/l è prevista la sospensione da 3 a 6 mesi, da 0,8 a 1,5 g/l da 6 mesi a 12 mesi, invece se superiore a 1,5 g/l da 1 a 2 anni e revoca se recidivo.

Mentre se sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è prevista la sospensione da 1 a 2 anni e revoca se recidiva entro il biennio.

Ritiro viene effettuato se si circola con la patente scaduta oppure se si circola con patente extracomunitaria dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.

Nel primo caso bisogna esibire un certificato di idoneità, invece nell’altro bisogna chiedere una conversione oppure ottenerne una italiana sostenendo gli esami previsti.

La revisione è sempre da effettuarsi se il conducente è stato coinvolto in un incidente stradale successivo ad una sua violazione e può essere disposta la sospensione in caso non vengano superati gli accertamenti.

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