TARGA PROVA LO PSICODRAMMA!!

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In relazione alla utilizzo specifico e quindi all’effettiva utilità di una targa prova in carico a una autofficina in questi giorni si è detto di tutto! La Prefettura di Arezzo si è sbilanciata in una propria interpretazione che ha dato il via alla caccia di chi circolava con la targa di prova legittimamente rilasciata su auto immatricolate sostenendo che l’uso sia solo previsto per quelle senza la targa.

Con questo breve articolo proveremo a spiegare a nostro modo cosa possiamo o non possiamo fare con la targa prova facendoci delle domande e dandoci delle risposte.

  • Chi deve essere nel veicolo con targa prova?

Condizione sempre necessaria è che sul veicolo sia presente il titolare dell’autorizzazione oppure un suo dipendente munito di apposita delega, nonché che la circolazione avvenga in condizioni tali che siano comunque e costantemente riferibili alle attività del titolare dell’autorizzazione. La persona delegata, tuttavia, non può essere un individuo qualsiasi ma deve essere una persona legata al titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova da un rapporto di collaborazione funzionale e tale rapporto deve essere documentabile e dimostrabile attraverso l’esibizione di idonea documentazione. La delega, che è nominativa, può essere utilizzata senza limitazioni temporali e/o di percorso.

  • Quando e dove la posso usare?

Contrariamente a quanto si possa pensare, la circolazione di prova può avvenire al di fuori di termini perentori legati al tempo ed allo spazio. Infatti, il veicolo in circolazione di prova, purché nel rispetto delle limitazioni ed obblighi contenuti nell’autorizzazione, può spostarsi su tutto il territorio nazionale anche nei giorni festivi e, a condizione di reciprocità, la circolazione con targa di prova può avvenire anche al di fuori dei confini nazionali, come all’interno del territorio di paesi quali la Germania, l’Austria e San Marino, con cui intercorrono relazioni di reciprocità per quanto attiene alla circolazione di prova.

  • Se il vicolo con targa di prova non ha la revisione?

L’esegesi dell’articolo 1. d.P.R. n. 474/01 consente dunque di concludere che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli articoli 78, 93, 110 e 114 c.d.s.; non in deroga al disposto dell’articolo 80 c.d.s., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione. Il ripetuto articolo 1. d.P.R. n. 474/01, in sostanza, non contiene alcun riferimento a ipotetiche esenzioni al divieto circolare con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione.”

Cassazione Civile sezione II, 4 agosto 2016, n. 16310

  • In caso di assicurazione mancante del veicolo viene sanata da quella della targa prova?

L’assicurazione della targa prova sostituisce e sana la mancanza di assicurazione nel veicolo. Chi la porta quindi in caso di incidente con colpa lo scarico lo farà l’assicurazione della targa prova e i danni sul veicolo con targa saranno a carico della persona che ha causato l’incidente. Come si evince dal comunicato odierno del Ministero dell’Interno centrale che dice testualmente “non si procederà ad attività sanzionatorie nei confronti di veicoli già immatricolati ma privi di copertura assicurativa in circolazione con targa prova”.

  • La posso usare per il trasferimento da un officina a un centro revisione?

Si è esplicitamente consentito ma se la revisione è scaduta il mezzo potrà essere sanzionato se fermato nel tragitto. Può esserci un eccezione nel caso in cui sia stata effettuata una prenotazione presso un centro per mettere in regola il veicolo.

  • Se sto andando al mare con una macchina non assicurata e sono il titolare posso usarla?

No l’uso è consentito solo per i casi espressamente indicati dal art. 1 del d.p.r. n. 474/01 che sono “esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”.

Questo è il risultato della consultazione delle seguenti fonti sottolineando che il problema sicuramente non è definitivamente chiarito e che comunque le sanzioni che ad oggi sono state fatte a veicoli immatricolati con targa prova sono da considerarsi nulle a prescindere da quella circolare mal scritta dalla prefettura di Arezzo e non dal Ministero degli Interni “generale”.

Vi terremo aggiornati.

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